“Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva…
La valutazione concorre, con la sua finalità, anche formativa e attraverso l’individuazione
delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi
di autovalutazione degli alunni medesimi,
al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo”
(DPR del 22 giugno 2009, n. 122)
Riferimenti normativi:
La valutazione nel secondo ciclo di istruzione è effettuata secondo quanto previsto:
- dal Testo Unico, di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’articolo 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;
- dal DPR dell’8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l’art. 4, commi 4 e 6 e l’art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;
- dall’Ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l’art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;
- dal Decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;
- dall’Ordinanza Ministeriale n. 92 prot. n. 11075 del 5.11.2007;
- dal DPR n. 122/2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
- dalla Nota prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;
- dall’art. 8, comma 1, e art. 11, comma 2, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni;
- dall’art. 2 della legge 169/2008;
- dalla Legge 8 ottobre 2010, n.170, recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- dal D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 ed allegate linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
- dal DLgs 62/2017 norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
Il Collegio dei docenti del Liceo De Sanctis Galilei ha definito i criteri di valutazione per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri fanno parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa Triennale.
Punto di partenza nel definire i presenti criteri di valutazione è la consapevolezza della stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione, così come del resto già sottolineata dall’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009: “Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa”.
La valutazione scolastica ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento scolastico e il rendimento complessivo degli studenti. Il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente scolastico, ha definito con le griglie di valutazione allegate i criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione.
Il rilevamento generale dei livelli degli apprendimenti viene effettuato al termine del primo quadrimestre ed a conclusione del secondo quadrimestre, coincidente con il termine dell’anno scolastico.
In ragione di ciò il nostro curricolo è finalizzato alla maturazione delle competenze di base e di cittadinanza e sono progettati percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze, prestando particolare attenzione a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini. Ciò detto si coglie come la valutazione è strutturata come un processo sistematico e continuo fondato su criteri precisi, condivisi e soprattutto approvati collegialmente.
In sintesi, il Collegio dei docenti – attraverso la sua articolazione in Dipartimenti – ha inteso definire nelle griglie allegate criteri articolati in indicatori e descrittori, che sono portati a conoscenza degli alunni nei vari momenti dedicati alla valutazione.
Al contempo i suddetti criteri di verifica e di valutazione sono per i Consigli di Classe regole da rispettare nelle pratiche valutative.
Come valutiamo
a) La valutazione degli apprendimenti
Affinché la valutazione dell’apprendimento risulti efficace, trasparente e tempestiva (comma 2 art.1 DPR 122/09), il Collegio Docenti si impegna a garantire alcune condizioni:
- informare preventivamente gli studenti della tipologia della prova che dovranno sostenere e del significato di tale prova;
- avere la collaborazione e la consapevolezza degli studenti,
- stabilire sempre con esattezza quali obiettivi si intendono porre a verifica;
- usare le prove, dopo la correzione, come strumento di crescita e autovalutazione;
- esplicitare i criteri di correzione relativi alle prove di verifica;
- esplicitare subito la valutazione assegnata ai colloqui orali;
- consegnare le prove scritte corrette e valutate in tempo utile perché la valutazione sia funzionale alla crescita dell’apprendimento: max. entro 15 gg. dalla somministrazione.
Valutazione
La valutazione, che va intesa non come un processo selettivo ma, piuttosto, come un intervento altamente formativo, avverrà durante l’intero processo formativo al fine di consentire al Docente di intervenire sul processo stesso. Pertanto, dovrà essere consapevolmente orientata dagli obiettivi educativi e culturali come chiarito nel patto educativo e da un rapporto di costante dialogo e di collaborazione.
L’azione di insegnamento-apprendimento, infatti, deve avvenire in un clima di fiducia reciproca tra Docenti e discenti tendente alla trasparenza, al coinvolgimento ed alla responsabilizzazione degli studenti.
La valutazione così intesa risulta essere:
1. un processo interattivo e continuo, che coinvolge tutti i soggetti attivi nella scuola e tutti i livelli di comunicazione, in funzione di riscontro, conferma o diniego della qualità dell’operato di ciascuno;
2. un’operazione richiesta all’insegnante come mezzo di controllo dell’attività formativa;
3. uno strumento di monitoraggio dei processi di apprendimento/insegnamento con carattere promozionale, orientativo, formativo e regolativo.
La valutazione assume, pertanto:
- carattere promozionale, perché l’alunno, attraverso l’individuazione dei suoi punti di forza, può acquisire sicurezza e fiducia nelle sue possibilità, migliorando l’autostima ed acquisendo una crescente motivazione allo studio;
- carattere formativo, perché consente all’alunno di acquisire la consapevolezza del suo ruolo attivo nell’ambito del processo formativo e degli obiettivi educativo-didattici da conseguire;
- carattere orientativo, perché consente all’alunno di acquisire una corretta percezione di se stesso e della realtà che lo circonda nonché di operare scelte motivate;
- carattere regolativo, in quanto fornisce informazioni utili per adeguare l’offerta educativa alla dinamicità del contesto socio-culturale in cui si opera.
Il sistema di valutazione, pertanto, è esplicito e condiviso, quanto a valori e criteri, in modo da evitare disorientamento e disagio.
Ogni momento dell’attività didattica è riportato dai docenti sul registro elettronico, consultabile costantemente dai genitori.
Nelle prove di verifica orali e scritte i docenti utilizzano le griglie allegate predisposte dai Dipartimenti che prevedono tutta la gamma dei voti.
Anche per la valutazione del comportamento il Consiglio di classe si attiene alla griglia allegata.